La Raffineria di Milazzo non è a norma: limite superato di 30 volte! Finalmente caduto il muro di menzogne

Prima o poi i nodi vengono al pettine. Nel caso della Raffineria ci sono voluti ben 11 anni. E soprattutto c’è voluto un ricorso al TAR, presentato da 7 comuni della valle del Mela, con l’intervento delle associazioni ed il nostro ausilio tecnico, per scoprire gli altarini.

Gli altarini consistono nel fatto che dal 2011 era previsto il limite di 20 mg/mc per i COV (composti organici volatili, costituiti in prevalenza da idrocarburi). Questo limite era applicato a tutti i camini nel loro complesso, tra cui il camino E10. Tuttavia sul camino E10 le misurazioni non si facevano, in quanto si supponeva che i COV li non ci fossero, prendendo per buone le dichiarazioni della RAM in tal senso. 

Nel 2018 è sopraggiunta una nuova AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), con la quale sono spariti alcuni limiti,  tra cui proprio quello per i COV del camino E10.

Anche per questo vari comuni della valle del Mela hanno presentato ricorso al TAR di Catania, che ha disposto una verificazione, il cui responso ha confermato quanto lamentato dai ricorrenti. Così il Ministero è stato costretto a reinserire i limiti mancanti, tra cui proprio quello per i COV dal camino E10. 

Solo lo scorso dicembre la raffineria si è accorta che al camino E10 i COV ci sono eccome, tanto che all’improvviso ha cominciato a lamentarsi per il limite in questione.

Il Ministero si è quindi deciso a disporre finalmente una campagna di monitoraggi su quel camino, che sono stati effettuati dal 21 al 25 febbraio. I risultati, trasmessi dalla RAM con grave ritardo, sono sconcertanti: i valori misurati si aggirano intorno a 600 mg/mc, a fronte di un limite 30 volte inferiore.

E’ ovvio che questi valori sarebbero stati riscontrati anche in passato, se solo fossero stati misurati.

Adesso che finalmente sono stati scoperti gli altarini (meglio tardi che mai!) la legge prevede che l’autorità competente (cioè il Ministero) stabilisca un termine entro cui la violazione deve essere sanata. Al contrario il Ministero ha diffidato la raffineria senza stabilire un termine preciso.

In compenso ha stabilito la ripetizione di monitoraggi ogni 15 giorni per 6 mesi, mentre la RAM, dal canto suo, ha scoperto di utilizzare idrogeno contaminato da idrocarburi e si è impegnata a sostituirlo con idrogeno più puro per ridurre le emissioni di COV. 

Nel frattempo il TAR ha  sostanzialmente respinto il tentativo della RAM di annullare il limite in questione con un ricorso, dichiarato manifestamente infondato.

Per quanto riguarda invece il ricorso dei comuni, se la contestazione dei limiti mancanti su alcuni camini ha avuto buon esito, lo stesso non si può dire per quella riguardante il ritiro illegittimo delle prescrizioni sanitarie.

Il TAR (con una giudice diversa dal precedente) ha infatti respinto tale contestazione, non in quanto infondata, ma perchè solo le comunità di Milazzo e San Filippo del Mela sarebbero legittimate a contestare la mancata adozione delle prescrizioni sanitarie. Una tesi contraddittoria anche rispetto ad altre parti della stessa sentenza, ove si riconosce che le emissioni della raffineria ricadono anche sui comuni ricorrenti (Pace del Mela, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Merì, Monforte S. Giorgio, Condrò e Gualtieri) e non solo. Pertanto si dovrebbe logicamente dedurre che la mancata attuazione delle prescrizioni sanitarie ha conseguenze negative anche per i comuni ricorrenti, legittimando il loro ricorso.

Si tratta pertanto di una sentenza paradossale e contraddittoria, contro la quale i comuni ricorrenti non possono che presentare appello al CGA, affinchè il diritto alla salute dei cittadini della Valle del Mela venga finalmente riconosciuto. 

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Per approfondire:

La nota ISPRA che riporta i superamenti del limite:

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