Nella Gazzetta di ieri è apparso un articolo con un titolo trionfalistico per i (pochi) tifosi dell’inceneritore ed allarmante per la stragrande maggioranza dei cittadini:
Qual è nel concreto la realtà dei fatti?
La Gazzetta si è accorta, con qualche mese di ritardo, che l’Assemblea regionale ha approvato un emendamento proposto da Croce e Crocetta alla finanziaria, in cui si prevede che i Piani Paesaggistici debbano consentire la realizzazione di opere pubbliche e che la valutazione paesaggistica di tali opere non spetti più alle Soprintendenze, bensì alla Giunta Regionale.
Si tratta dell’ennesimo gran pasticcio della Regione, di non chiara applicabilità. Ma nulla nel testo dell’emendamento (che riportiamo in fondo all’articolo) giustifica le affermazioni della Gazzetta, anche perchè l’emendamento afferma chiaramente che inceneritori e discariche rimangono esclusi dai propri ambiti di applicazione (per la cronaca sembra che tale esclusione sia stata approvata su proposta dei deputati del M5S). Inoltre l’emendamento sembra più riferito ai Piani Paesaggistici di prossima realizzazione che non a quelli già approvati.
Insomma anche con questo emendamento, il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 recentemente approvato rimane perfettamente operativo ed ostativo nei confronti dell’inceneritore del Mela. Anzi, proprio l’approvazione del Piano è stata un importantissimo risultato conseguito nell’ambito della lotta contro questo sciagurato progetto.
Possiamo quindi dormire sonni tranquilli? Purtroppo no, perchè sono ben altri i pericoli da cui ci dobbiamo guardare. Infatti diversi ricorsi sono stati presentati contro il Piano Paesaggistico dopo la sua approvazione, tra cui quelli di A2A e della Raffineria, ma non solo: si calcola che sono ben cinque i ricorsi al TAR Catania che possono mettere a repentaglio l’intero Piano o almeno la parte di nostro interesse.
Ma di questo gli organi di informazioni preferiscono non parlare. Meglio sventolare argomenti inesistenti piuttosto che svelare i veri rischi che corre il Piano Paesaggistico. Troppo pericoloso parlarne: magari così facendo le migliaia di cittadini che lottano contro l’inceneritore potrebbero convincere i propri sindaci ad intervenire contro questi ricorsi a difesa del Piano, come è successo nei mesi scorsi con il ricorso di A2A al Tar Lazio.
Finora solo il Comune di San Filippo del Mela è intervenuto a difesa del Piano Paesaggistico approvato, unicamente nel ricorso di A2A. Troppo poco. Nel silenzio generale l’assalto al Piano Paesaggistico, vero baluardo contro l’inceneritore ed il deturpamento del territorio, è in atto su più fronti.
E c’è chi nel frattempo preferisce sviare l’attenzione dirottandola sul nulla.
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Di seguito riportiamo il testo dell’emendamento “incriminato” ed a seguire una nostra piccola considerazione al riguardo.
“Art. 48. Piani Paesaggistici Territoriali.
1. I Piani Paesaggistici Territoriali, nell’individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d’uso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.
2. La procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l’opera all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ed è espressa con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana.
3. Le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni”.
(L.R. 11 agosto 2017, n. 16)
L’argomento di questo emendamento non è un fatto inedito, anche nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia si esprime un concetto simile. Infatti l’articolo 95 (rubricato “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con delibera di G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, dispone quanto segue: <<1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione>>.
Ma nel caso della Puglia non si tratta di un emendamento alla Finanziaria (sic!), bensì di un vero e proprio articolo all’interno del Piano Paesaggistico. Inoltre nel caso del Piano della Regione Puglia si fa riferimento all’impossibilità di localizzare altrove l’opera, riferimento che invece manca nel testo dell’emendamento siciliano.
Lasciamo a voi ogni ulteriore considerazione…